Art. 12.
(Deroghe).

      1. Non sono soggette alle sanzioni di cui all'articolo 11 le seguenti installazioni:

          a) le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie e, in generale, le installazioni che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;

          b) le sorgenti di luce, non a funzionamento continuo, che non risultano, comunque, attive oltre due ore dal tramonto del sole;

          c) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e gli impianti itineranti con carattere di temporaneità e di provvisorietà che hanno ottenuto le autorizzazioni di cui all'articolo 13, purché senza giostre luminose e proiettori laser;

          d) gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o a interventi di emergenza;

          e) i porti, gli aeroporti e le strutture di trasporto di terra, militari e civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima, aerea e terrestre secondo convenzioni e regolamenti nazionali e internazionali.

 

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